Case mobili su terreni: anche in Italia stanno prendendo sempre più mercato le realizzazioni di abitazioni e strutture ricettive con l’utilizzo di case mobili e prefabbricate, ma molto spesso si fa confusione nel capire cosa sia possibile fare per il posizionamento di una casa mobile su un terreno edificabile e non.
Con questo articolo vogliamo fare chiarezza una volta per tutte e spiegare nel dettaglio cosa indica la legge e cosa sia possibile fare per i privati e per le attività ricettive riguardo la realizzazione di case mobili su terreni.
Case mobili su terreni, cosa dice la legge?
Partiamo col dire che, in linea generale, l’installazione di manufatti leggeri, come le case mobili, utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, è prevista dal Testo unico dell’edilizia (cioè dal d.p.r. n. 380 del 2001) come una “nuova costruzione” (in questo senso dispone espressamente l’articolo 3, comma 1, lettera e.5, del Testo unico sostituito dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020). Per questo, poiché installare una casa mobile significa realizzare una “nuova costruzione”, sarà necessario per poterla realizzare, nei casi in cui sia consentito, dotarsi di un permesso di costruzione rilasciato dal comune di appartenenza (ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. n. 380 del 2001).
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E se il terreno in questione è agricolo e non edificabile?
Nel caso in cui il terreno sul quale si intende posizionare una casa mobile sia non edificabile, la possibilità di installarne una (per esigenze non temporanee), è ancora più limitata.
Infatti, non solo sarà necessario dotarsi di un permesso di costruzione, ma la casa mobile, per poter essere installata, dovrà:
- essere funzionale alle esigenze della conduzione del fondo e dell’imprenditore agricolo professionale (Ipa) in base ad un progetto coerente con la vocazione agricola del fondo (in base a quello che stabilisce l’articolo 17, comma 3, lettera a), del d.p.r. n. 380 del 2001);
- essere compatibile con lo strumento urbanistico comunale (in linea generale il decreto ministeriale n. 1444 del 1968, all’articolo 7, n. 4, stabilisce per le abitazioni in zona agricola un indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mc/mq che, però, le norme locali possono stabilire ancora più basso).
Quando quindi è possibile realizzare una casa mobile su un terreno agricolo?
L’unica possibilità per costruire una casa mobile su terreno agricolo è quella legata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (come specifica l’articolo 6, n. 1, e bis) del d.p.r. n. 380 del 2001) a condizione che la casa mobile sia destinata ad essere immediatamente rimossa al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio e previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, senza necessità quindi di permesso di costruzione. In quest’ultimo caso potrà essere installata una casa mobile dichiarando al comune quale sia l’esigenza da soddisfare garantendo che i tempi di montaggio, permanenza della casa mobile sul terreno e smontaggio non siano superiori ai 180 giorni.